Passi in avanti per una moderna infrastruttura telefonica nazionale/Il commento di un giovane repubblicano in merito ad una decisione del Consiglio di Stato Eliminato un freno all'espansione di nuovi impianti In tempi recenti si è molto discusso della necessità di dotare il Paese di infrastrutture tecnologiche che lo pongano al passo con la realtà degli altri Stati europei. Tra le opere di cui si avverte un maggior bisogno rientrano, senz'altro, quelle relative ai servizi di telecomunicazione, siano essi fissi o mobili. Ognuno, anche non particolarmente versato in materia giuridica, percepisce intuitivamente la complessità e la lunghezza temporale necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti in discorso. Soprattutto, chiunque comprende quanto irta di ostacoli possa rivelarsi la strada del progresso e quanti "lacci e lacciuoli"possano ostarvi. Quanto detto è soprattutto vero in una materia, quale gli impianti di telefonia mobile, nella quale sono sempre latenti le comprensibili preoccupazioni per l'integrità dell'ambiente e per la salvaguardia della salute umana. Dunque, con la recente sentenza n. 7725 del 24 novembre 2003 (la quale riforma parzialmente una precedente decisione del T.A.R. pugliese), sembra proprio che la VI° Sezione del Consiglio di Stato abbia contribuito in maniera sensibile ad agevolare, nel settore in parola, il progresso tecnico della Repubblica. Infatti, in tale occasione l'illustre organo di giustizia amministrativa si è espresso su due momenti fondamentali per la creazione di una infrastruttura di telecomunicazioni. Da un lato, ci riferiamo al tema della legittimità della concessione o del diniego, per ragioni urbanistiche, del permesso di costruire allo scopo di impiantare stazioni di telefonia mobile. Dall'altro lato, invece, viene in questione la possibilità di un rilascio postumo, peraltro su istanza di sanatoria di un abuso edilizio (art. 13 L. n. 47 del 1985), del nulla-osta ambientale. Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha sancito come, in assenza di specifiche prescrizioni, debba ritenersi che la realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non sia soggetta alle prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti. Infatti, questi ultimi vincoli sono stati imposti con riferimento ad altre tipologie di opere e, dunque, sono stati elaborati tenendo presente una possibilità di utilizzazione del territorio profondamente diversa dall'attuale. In tal senso, è un dato di comune esperienza il fatto che sino a pochi anni or sono non vi fosse consapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e del susseguente grave problema dell'inquinamento elettromagnetico. In conseguenza di tutto ciò, il titolo abilitativo edilizio (vale a dire il permesso di costruire) per la realizzazione delle stazioni radio della telefonia mobile non potrà essere negato se non con riguardo ad una specifica disciplina conformativa; una disciplina che prenda in considerazione proprio le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico della telefonia cellulare. Affermando tali principi, il Consiglio di Stato fornisce, quindi, un'interpretazione della vigente normativa idonea a prevenire qualsiasi possibile strumentalizzazione, in chiave di blocco dei nuovi impianti tecnologici, fondata su una risalente e non più attuale pianificazione urbanistica. Pertanto, viene ad essere eliminato un formidabile freno al completamento ed all'espansione di una rete a dir poco vitale per l'Italia. Nella stessa direzione depone, poi, il secondo capo della decisione n. 7725 citata. Infatti, per ciò che attiene agli aspetti di tutela ambientale connessi al rilascio del noto nulla-osta paesaggistico, il Supremo Consesso amministrativo ha stabilito che la possibilità, sussistendone i presupposti previsti dalla legge, di sanare le opere edilizie (art. 13 L. n. 47 citata) non sia preclusa dalla sottoposizione dell'area interessata dall'intervento ad un vincolo paesistico. Infatti, in una simile fattispecie l'interessato dovrà, seppure in via postuma, richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 L. n. 1497 del 1939. Dunque, anche in questa specifica ma non rara ipotesi, la Suprema Magistratura amministrativa ha accordato la prevalenza all'interesse al progresso della Nazione rispetto ad una ulteriore possibile utilizzazione impropria di un vigente strumento normativo. Particolarmente apprezzabile, oltre che logicamente ineccepibile, si rivela la distinzione, tracciata dal Consiglio di Stato, tra la sussistenza di un abuso edilizio ed il differente problema della presenza di un vincolo paesistico, con la non scontata conclusione che i due piani non possano interferire tra loro impedendo la realizzazione dell'opera richiesta (nella specie, ripetitori telefonici). Valerio Torano-Fgr |