Decisione della Corte d’Appello di Roma su "Alternativa sociale"/Le disposizioni per la raccolta delle firme e gli interventi delle Procure

Inderogabile l’esigenza di cambiare le norme

La Commissione elettorale della Corte d’Appello di Roma ha escluso dalla competizione elettorale per le regionali del 3 e 4 aprile prossimi la lista di "Alternativa sociale " di Alessandra Mussolini per "manifeste irregolarità" nella raccolta delle firme. Il presidente della Commissione elettorale il magistrato Giuseppe Santoro aveva definito l’esclusione un "provvedimento di natura amministrativa" contro il quale si poteva ricorrere al Tar. come è stato fatto, e che Alessandra Mussolini ha deciso di sostenere con sciopero della fame davanti alla sede del Tribunale amministrativo regionale.

I problemi legati alla raccolta delle firme non iniziano oggi , già a Roma ed in altre regioni il partito radicale, dopo le lezioni regionali del 2000, aveva interessato le Procure ed erano partite numerose inchieste.

La raccolta delle firme per le elezioni regionali è disciplinata dalla legge n.108 del 17 febbraio 1968 che diceva: "le liste devono essere presentate da almeno 750 elettori e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti" e andava avanti specificando il numero delle firme necessarie in base al numero degli abitanti per ciascuna circoscrizione. chiarendo che "la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome e data di nascita dei candidati, nonché il nome , cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990; deve essere indicato il comune, nelle cui liste elettorali l’lettore dichiara di essere scritto". Le sottoscrizioni dovevano essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista.

Tale normativa, con le dovute varianti era operante anche per le elezioni della Camera e del Senato sino a quando fu stabilito che i partiti rappresentati in Parlamento erano esentati dalla raccolta delle firme. Le norme riportate furono reintrodotte a partire dagli anni novanta, in concomitanza del referendum sulla preferenza unica e in occasione del varo delle diverse leggi comunali e regionali.

Dopo quelle modifiche la legge, allo stato, prescrive che "gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale , controlleranno poi, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale o regionale (listino) sia quello stabilito dalla legge" e a tale scopo compiranno due verifiche: la conta delle firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e la seconda nell’accertamento della regolarità delle autenticazioni e il possesso del requisito di elettore dai certificati elettorali allegati. La normativa sottolinea infine che "Gli Uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata e quelli che non abbiano i requisiti richiesti o che abbiano sottoscritto la presentazione di un’altra lista e dopo tutti queste verifiche se il numero degli elettori risultasse inferiore o superiore a quello prescritto "la lista dovrà essere ricusata".

Dopo la decisone della Commissione elettorale della Corte d’Appello di Roma sono state presentate denunce per l’ipotesi di falso e le Procure di Milano, Genova e Firenze hanno aperto inchieste per verificare se sussistano ulteriori casi d’irregolarità anche per altri partiti.

In Calabria, la Commissione elettorale della Corte d’Appello di Catanzaro, aveva respinto, senza entrare nel merito, un ricorso presentato contro "Alternativa sociale" per la mancanza di rappresentanza femminile nel listino regionale e per il caso rimane ancora in piedi la possibilità di poter ricorrere al Consiglio di Stato.

C’è un serio rischio che tutta l’Italia sia attraversata dai problemi connessi alla regolarità della raccolta delle firme con il grave e concreto pericolo che i risultati delle elezioni di alcune regioni possano essere annullate, come è successo nel 2001 nel Molise.

Queste situazioni hanno comunque evidenziato l’inderogabile necessità che il Parlamento sostituisca, al più presto, con altre misure una raccolta di firme che ha creato equivoci, confusione e anche casi di fraudolenza nelle modalità operative e soprattutto ambiguità politiche come l’appoggio dato dalla sinistre agli adempimenti per la lista della Mussolini.

Pino Vita