LO STATUTO NAZIONALE DEL PRI (Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale su delega del 45° Congresso Nazionale) TITOLO I - Disposizioni generali e iscritti al partito Art. 1
Adesione al PRI Essi con l'adesione si impegnano a contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto. Art. 2
Riferimenti internazionali Art. 3
Diritti e doveri degli iscritti Essi sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni, delle direttive e dei regolamenti approvati dalle assemblee e dai Congressi e dagli altri organi statutariamente competenti. Ogni iscritto ha il dovere di partecipare alla vita del Partito, di ritirarne annualmente la tessera e di sostenerlo finanziariamente. L'iscrizione al PRI è incompatibile con l'adesione o il sostegno politico-organizzativo accordato ad altro partito o a movimento che presenti liste concorrenti. L'iscritto che dovesse trovarsi in tale situazione viene dichiarato decaduto dalla Direzione Nazionale. Art. 4
Presentazione e accettazione della domanda La domanda deve essere inviata per conoscenza alla Consociazione Locale e all'Unione Comunale, ove esista, per l'eventuale formulazione di osservazioni. La domanda può anche essere presentata direttamente alla Direzione Nazionale attraverso gli strumenti telematici a norma dell'art. 13 comma 4 del presente Statuto. La domanda deve essere sottoposta per l'accettazione al Direttivo della Sezione entro dieci giorni dalla presentazione e può essere respinta solo per casi di grave indegnità morale, civile o politica. La decisione di accettazione da parte del direttivo è immediatamente esecutiva ai fini dell'iscrizione e determina l'elettorato attivo e passivo dell'iscritto, a meno che due componenti del direttivo o dieci iscritti della stessa sezione non richiedano di sottoporre la stessa all'assemblea, che - in questo solo caso - adotterà la decisione esecutiva. Trascorsi 10 giorni senza che sia intervenuta la decisione del direttivo sezionale, l'Esecutivo della Consociazione Locale o dell'Unione Comunale, ove esista, si sostituisce nella deliberazione. Contro una eventuale decisione negativa è ammesso il ricorso alla Direzione Nazionale, che delibera sentiti gli organi della sezione competente. Art. 5
Ammissione in casi particolari La riammissione di ex iscritti già espulsi avviene con la procedura prevista dal comma precedente. Art. 6
Dimissioni Sono considerati dimissionari i soci che nel corso dell'anno non provvedono al rinnovo delle tessera. Art. 7
Tesseramento I nuovi iscritti hanno diritto alla tessera dell'anno in corso se la procedura di iscrizione è conclusa entro il mese di ottobre. Essi verranno calcolati al fine del computo dei voti congressuali cui ha diritto la sezione se la procedura di iscrizione è conclusa entro il 30 novembre. L'elettorato attivo e passivo dei soci decorre dalla deliberazione che ha ratificato la loro iscrizione. Ogni socio deve versare l'importo della tessera stabilito dal Consiglio Nazionale, nonchè i contributi obbligatori aggiuntivi di cui all'art. 48. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l'elenco dei soci della sezione alla quale appartiene. La richiesta va formulata, per iscritto, al segretario della stessa sezione. Il socio non può essere iscritto contemporaneamente a più sezioni. La Direzione Nazionale specifica le modalità per il tesseramento ed emana le relative istruzioni, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. TITOLO II - Disposizioni comuni alle strutture del Partito Art. 8
Competenze delle organizzazioni territoriali Salvo quanto previsto per le sezioni, gli organi direttivi del Partito durano in carica tre anni e sono eletti mediante presentazione di liste concorrenti, collegate a mozioni, secondo il metodo proporzionale. Le suddette organizzazioni territoriali devono fornire agli iscritti, ed eventualmente ai simpatizzanti, ogni opportuna assistenza nella loro attività politica e nell'espletamento di funzioni pubbliche, svolte in rappresentanza o su designazione del Partito. I regolamenti locali possono prevedere che le Direzioni delle organizzazioni relative - a maggioranza assoluta dei loro componenti con voto deliberativo - possano chiamare a far parte delle medesime, con voto consultivo, personalità (quali quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 37) sino ad un numero pari ad un quinto dei membri elettivi delle Direzioni stesse. Art. 9
Principi di rappresentanza Ogni sezione ha diritto ad un numero di delegati rapportati ai voti congressuali attribuiti secondo i criteri stabiliti dall'art. 33. Per l'elezione degli organi elettivi delle Federazioni, Consociazioni, Unioni e sezioni non possono essere introdotte norme regolamentari che escludano la presentazione di liste in grado - per il numero dei voti di cui dispongono i presentatori - di ottenere l'aggiudicazione di almeno un seggio di tali organi. Art. 10
Convocazioni in casi particolari Trascorso un anno dalla scadenza del mandato una metà degli iscritti - per la sezione - o organismi direttivi che rappresentino la metà degli iscritti nel territorio dell'organo da rinnovare, possono convocare l'assemblea od il Congresso, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale. Art. 11
Annullamento dei risultati di assemblee o congressi Avverso la delibera - ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dall'istanza - qualsiasi interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale, la quale decide con l'osservanza della procedura prevista dal comma seguente. In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati del Congresso Regionale possono essere annullati, su istanza di qualsiasi iscritto o di ufficio, dalla Direzione Nazionale del Partito con maggioranza dei componenti, previo parere, in diritto, dei presidenti delle due sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Commissione Statuto. TITOLO III - Le strutture di base Disposizioni generali Art. 12
Strutture di base Art. 13
Tipologia della sezione La sezione territoriale partecipa a tutti i congressi di cui al presente Statuto secondo le modalità in esso previste. La sezione tematica, costituita intorno a specifici problemi di rilevanza locale o nazionale, svolge la sua attività in piena autonomia, sia pure nell'ambito dei principi generali che caratterizzano l'azione politica del PRI. Partecipa con il suo Presidente o un suo delegato avente voto consultivo, ai congressi e agli organi del Partito, secondo il livello territoriale al quale si colloca la sua iniziativa. Gli stessi criteri si applicano ai circoli e movimenti culturali, ricreativi, professionali, che intendono affiliarsi al PRI. La sezione telematica è unica, prevede l'adesione diretta per via telematica alla linea nazionale del Partito e partecipa al solo Congresso Nazionale, secondo criteri e modalità che saranno definiti - nell'ambito dei principi previsti dal presente Statuto - da un apposito Regolamento predisposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale. Alla sezione telematica aderiscono anche eventuali iscritti residenti al di fuori del territorio nazionale A. La sezione territoriale Art.
14 Compiti La sezione partecipa alla vita politica ed amministrativa locale; decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, nell'ambito dell'indirizzo politico generale del Partito; contribuisce, nei modi previsti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico stesso. Essa promuove l'attività di dibattito e di formazione per gli iscritti e propaganda il programma e la linea politica del Partito. Con la sua attività e con gli strumenti organizzativi adeguati, la sezione promuove l'incontro e la collaborazione con le diverse istanze che si ricollegano alla cultura, alle ispirazioni politiche e sociali, alle tradizioni sindacali della democrazia laica; indice, almeno una volta all'anno, un'assemblea aperta a tutti i cittadini residenti nel suo territorio. Art. 15
Costituzione La sezione del PRI può essere costituita con un numero di soci non inferiore a dieci. Nei comuni ove già esiste una sezione del Partito, tale numero è elevato a venti. Per la costituzione di una sezione i promotori dovranno redigere un verbale da trasmettere alla Consociazione locale, alla Direzione regionale e alla Direzione Nazionale. In caso di mancato riconoscimento entro 15 giorni da parte della Consociazione locale delibera la Direzione regionale. In mancanza delibera entro i 15 giorni successivi la Direzione Nazionale. Art. 16
Assemblea Gli iscritti vi partecipano con voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea generale è sovrana, nell'ambito delle sue competenze, in materia di attività e di orientamento della sezione, elegge il Comitato direttivo e i delegati delle sezioni ai congressi. Le votazioni hanno luogo subito dopo la conclusione del dibattito. Un terzo degli iscritti all'epoca dell'ultima assemblea ha diritto di convocarla in qualsiasi tempo su un ordine del giorno determinato, con un preavviso di quindici giorni. Art. 17
Comitato direttivo Il Comitato direttivo promuove e cura l'attività politica ed organizzativa della sezione nell'ambito degli indirizzi generali del Partito e secondo le direttive dell'assemblea; convoca l'assemblea; elegge nel suo seno il Segretario (ed eventualmente un Vicesegretario) che rappresenta la sezione, ed affida ai suoi componenti incarichi specifici di lavoro e la responsabilità di particolari settori. La convocazione del Comitato direttivo è di competenza del Segretario. Esso si riunisce, altresì, entro il termine massimo di dieci giorni, quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione di uno specifico ordine del giorno, almeno un quarto dei suoi componenti. Art. 18
Gruppi Ai fini delle rappresentanze congressuali e del coordinamento dell'attività, il gruppo deve essere aggregato ad una sezione vicina, con decisione della Consociazione locale, sentito il gruppo stesso. Gli iscritti del gruppo designano ogni anno un delegato che li rappresenta e ne coordina l'attività ed è membro di diritto, con voto consultivo, del direttivo della sezione a cui il gruppo è aggregato. Non hanno effetto, ai fini dei congressi, gli spostamenti di aggregazione deliberati e le nuove aggregazioni proposte dopo che essi sono stati indetti. Un gruppo, regolarmente costituito, quando raggiunge i dieci iscritti si costituisce in sezione. Art. 19
Scioglimento di sezione Allo scioglimento provvede la Direzione Regionale competente. Trascorsi trenta giorni dalla denuncia, in caso di mancata delibera della Direzione Regionale, provvede la Direzione Nazionale. Il Segretario Regionale deve contestare per iscritto gli addebiti alla sezione concedendole un termine di almeno 15 giorni per la risposta. Con essa la sezione può chiedere di essere sentita, a mezzo di suo rappresentante, dalla Direzione Regionale, che dovrà aderire alla richiesta. Dopo il termine indicato e sentita la Direzione della Consociazione competente, la Direzione Regionale, a maggioranza dei componenti, può deliberare lo scioglimento. In tal caso nomina un commissario il quale è anche consegnatario dei beni e degli archivi ed effettua le operazioni necessarie per la ricognizione e l'eventuale rifacimento del tesseramento. Ove esistano le condizioni il commissario ricostituisce la sezione con le modalità dell'art.15, ovvero aggrega gli iscritti che ne facciano richiesta in un gruppo. La delibera di cui al 4° comma è esecutiva, salvo le facoltà di ricorso. La Consociazione competente può chiedere alla Direzione Nazionale la sospensione di tale esecutività. Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso direttamente al Collegio Nazionale dei Probiviri nei suoi due gradi da parte di iscritti od organi interessati. B. L'Unione Comunale Art. 20
Costituzione Le modalità per la prima costituzione dei suoi organi, qualora le sezioni interessate non provvedano direttamente, sono fissate dalla Consociazione Locale. Art. 21
Compiti Art. 22
Organi Il Congresso elegge la Direzione e questa, nel proprio seno, il segretario ed eventualmente il Comitato esecutivo. Sono membri di diritto della Direzione dell'Unione Comunale, con voto consultivo; i consiglieri comunali; i membri dei consigli di circoscrizione; i consiglieri repubblicani della Provincia e della Regione, i parlamentari e i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in una sezione del comune. La Direzione può nominare delle commissioni di studio per materie specifiche o gruppi di lavoro per problemi particolari, anche con la partecipazione di simpatizzanti. Le commissioni hanno carattere consultivo e rispondono del loro operato agli organi deliberativi dell'Unione Comunale. Tanto l'assemblea che la Direzione dell'Unione hanno facoltà di invitare alle proprie riunioni, con diritto di parola, per specifici punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti. L'assemblea dell'Unione Comunale è convocata ordinariamente ogni tre anni dalla Direzione e, straordinariamente, quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto delle sezioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti all'Unione Comunale. Per la convocazione del direttivo dell'Unione si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma. TITOLO IV - Le strutture intermedie A. La Consociazione Locale Art. 23
Costituzione Art. 24
Compiti Art. 25
Organi Per la convocazione della Direzione della Consociazione si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma. L'esecutivo sceglie i responsabili dei settori di lavoro. Può nominare responsabili per singole zone, identificate sulla base delle caratteristiche socio-economiche e storico amministrative, nonché delle tradizioni repubblicane nella provincia e delle esigenze organizzative, propagandistiche ed elettorali del Partito. I parlamentari e i consiglieri regionali e provinciali eletti nell'ambito territoriale di competenza della Consociazione, il Sindaco del comune capoluogo e dei comuni con oltre 20 mila abitanti iscritti al PRI, i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti ad una sezione appartenente al territorio, sono membri di diritto della direzione con voto consultivo. Possono essere invitati ai lavori della Direzione, con voto consultivo e per singoli punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti che abbiano specifiche competenze o conoscenze in relazione agli argomenti in discussione. Art. 26
Congresso Il Congresso approva il regolamento della Consociazione. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale. B. La Federazione Regionale Art. 27
Compiti Art. 28
Organi La Direzione Regionale elegge il segretario regionale, cui compete la rappresentanza del partito nella regione, un Esecutivo; eventualmente un Presidente e commissioni di studio o gruppi di lavoro per problemi di carattere regionale. L'Esecutivo regionale può affidare a propri componenti la responsabilità di settori di lavoro. Per la convocazione della Direzione Regionale si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma. Sono membri di diritto della Direzione Regionale, con voto consultivo, i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nella regione; i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in una sezione della regione; i sindaci repubblicani di comuni capoluogo di provincia o con oltre 20.000 abitanti; i segretari delle Consociazioni Locali. Art. 29
Congresso I regolamenti regionali fissano le norme di svolgimento dei congressi e di scelta dei delegati. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale. Art. 29
bis Scelta della Coalizione Il Segretario Nazionale può investire per la ratifica, nei casi in cui ritenga la decisione in contrasto con l'indirizzo nazionale del Partito, la Direzione Nazionale. In questa ipotesi alla discussione partecipa con diritto di parola un rappresentante dell'organismo territoriale. TITOLO V - Gli organi nazionali Art. 30
Organi nazionali A. Congresso Nazionale Art. 31
Competenze Il Congresso esamina l'attività politica, organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali del Partito, delibera sui programmi e sull'organizzazione generale del Partito, sui provvedimenti amministrativi e finanziari, elegge il Consiglio Nazionale, adotta le delibere previste dallo Statuto. Art. 32
Convocazione e ordine del giorno Il Congresso dovrà essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno cinque Direzioni Regionali, o le Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti. Può essere altresì convocato straordinariamente con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, anche se la convocazione non figuri all'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno del Congresso dovranno essere inseriti anche gli argomenti concordemente proposti da almeno cinque Direzioni Regionali o dalle Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. Tali proposte debbono pervenire alla Direzione Nazionale prima della pubblicazione dell'ordine del giorno. L'annuncio di convocazione del Congresso ordinario deve essere dato almeno due mesi prima della data fissata per il suo svolgimento, e le relazioni debbono essere pubblicate sul sito del partito e inviate alle sezioni insieme con l'ordine del giorno, almeno un mese prima. Al Congresso può essere decisa dalla maggioranza dei delegati anche la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Congresso sarà presieduto da un ufficio di Presidenza, eletto all'inizio dei lavori, che avrà cura di far redigere, sotto la sua responsabilità, il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni. Ove il mandato del Consiglio Nazionale sia già scaduto da 3 anni, 5 Direzioni Regionali che rappresentino la metà degli iscritti di tutto il Partito, con deliberazioni conformi delle rispettive direzioni, potranno convocare il Congresso per il rinnovo degli organi nazionali del Partito. In tal caso la convocazione dovrà essere diramata e trasmessa dal Segretario della Federazione Regionale avente maggior numero di iscritti, allegando alla convocazione copie delle conformi delibere delle Direzioni Regionali convocanti. Art. 33
Delegati e criteri di rappresentanza A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 10% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee. Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato. Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti. Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale. Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere non più di cinque deleghe. Art. 34
Membri a titolo consultivo Il Consiglio Nazionale può altresì invitare, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, iscritti e simpatizzanti di particolare qualificazione culturale, tecnica e professionale sempre con voto consultivo. Qualora non siano delegati partecipano di diritto, con voto consultivo, i membri a qualsiasi titolo del Consiglio Nazionale del Partito, gli iscritti ai gruppi parlamentari repubblicani, gli iscritti che siano stati segretari del Partito o membri del Governo. Art. 35
Computo delle tessere Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dalle tessere pagate entro il 30 novembre dell'anno precedente, il cui riscontro sia pervenuto alla Direzione Nazionale entro il 31 dicembre. Se il congresso avviene successivamente alla data del 30 giugno, esso si celebra sulla base delle tessere dell'anno in corso pagate e dei riscontri inviati alla Direzione Nazionale 30 giorni prima della celebrazione del congresso, in modo che nella lettera di convocazione del congresso, da inviarsi 60 giorni prima della celebrazione, ne sia data comunicazione alle sezioni interessate Gli iscritti la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente approvata sono ammessi al voto anche se non siano in possesso della tessera per causa da loro non derivante. Le nuove sezioni costituite nell'anno in corso partecipano ai Congressi se sono state ratificate almeno 60 giorni prima della data dei Congressi, e la loro rappresentanza congressuale è determinata comunque sulla base degli iscritti risultanti 60 giorni prima della data dei Congressi. B. Consiglio Nazionale Art. 36
Competenze Elegge con votazioni separate il Segretario, la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti ed eventualmente il Presidente Nomina la Commissione Statuto e la Commissione Tesseramento. Convoca il Congresso Nazionale. Ratifica la nomina dell'Amministratore del Partito e nomina i Revisori dei conti. Art. 37
Composizione Altri membri effettivi, in numero non superiore a 10, possono essere aggiunti su proposta del Segretario approvata a maggioranza dei 2/3 dalla Direzione Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza Sono membri di diritto con voto deliberativo del Consiglio Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale o Segretario Politico del Partito; sono altresì membri di diritto, con voto consultivo, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo: a) i segretari delle Federazioni Regionali; b) i deputati e i senatori iscritti al PRI; c) gli ex-parlamentari iscritti al PRI; d) i parlamentari europei repubblicani; e) i consiglieri regionali repubblicani; f) il direttore responsabile del giornale ufficiale del Partito e l'amministratore del Partito; g) cinque rappresentanti della Federazione Giovanile Repubblicana; h) tre rappresentati del Movimento Femminile Repubblicano; i) fino a dieci rappresentanti delle sezioni tematiche e dei circoli o movimenti di cui all'art. 13, comma 3, aventi rilevanza nazionale. Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto deliberativo, può chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, sino a trenta personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, anche non iscritti al Partito. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate, siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione. I membri del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti se assenti senza giustificato motivo per tre sedute. Art.38
Mozioni e liste Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta. I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. Nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 55% dei posti. Le liste sono bloccate. Pertanto: non sono ammesse preferenze al loro interno; le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere; verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista. Art. 39
Convocazioni In questi casi il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da chi ne ha presieduto l'ultima seduta. Il Consiglio Nazionale si dà un proprio regolamento interno. C. Direzione Nazionale Art. 40
Competenze Vigila sull'amministrazione del Partito sulla base del regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale; coordina e controlla l'attività mediatica del Partito, in particolare del sito ufficiale e de "La Voce Repubblicana" il cui Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale. Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale. Nomina l'Amministratore del Partito su proposta del Segretario Politico. La Direzione può essere integrata, oltre il numero fissato ex articolo 36, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 41
Composizione Fanno parte della Direzione Nazionale, a tutti gli effetti, coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario o di Presidente del partito e l'Amministratore in carica. Sono membri di diritto con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, un rappresentante dei deputati repubblicani al Parlamento Europeo, il Direttore Responsabile del giornale ufficiale del Partito e del sito, il Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana o suo delegato e la Segretaria del Movimento Femminile Repubblicano o sua delegata, un rappresentante dell'Endas, della UIL e dell'AGCI. E facoltà della Direzione Nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, parlamentari iscritti al PRI ed esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione. É facoltà della Direzione Nazionale nominare tra i suoi componenti, su proposta del Segretario, uno o più vice segretari, determinandone le attribuzioni e i compiti. La Direzione Nazionale determina altresì, su proposta del Segretario, i settori, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito attribuendone la responsabilità ad amici scelti anche al di fuori della Direzione medesima. Art. 42
Commissioni e gruppi di studio La Direzione indica per ciascuna Commissione un coordinatore che fa capo alla Segreteria Nazionale del Partito. Art. 43
Adunanze D. Segretario Politico Art. 44
Competenze Al Segretario è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla Direzione. Al Segretario e all'eventuale Comitato di Segreteria sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del Partito. Per ragioni di funzionalità la Direzione Nazionale può delegare al Segretario Nazionale e all'eventuale Comitato di Segreteria ogni materia di propria competenza, salvo ratificarne l'operato. Ove le competenti Direzioni locali non provvedano alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l'organo immediatamente superiore entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Segretario Nazionale, sentito l'eventuale Comitato di Segreteria, nomina un commissario perché proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi. E. Presidente Art. 45
Elezione TITOLO VI - Rapporti con il MFR e la FGR Art. 46
Movimento Femminile Repubblicano Il MFR designa altresì le rappresentanti di cui alla lettera h) dell'art. 37 del presente Statuto ed è rappresentato con voto consultivo nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 41, terzo comma. Art. 47
Federazione Giovanile Repubblicana Il Partito facilita in tutti i modi possibili, attraverso la FGR, la diffusione dell'ideologia e del programma repubblicano tra i giovani; si impegna, altresì a trasferire sul piano della propria iniziativa politica le tematiche concernenti la condizione giovanile ed i problemi politici e sociali delle nuove generazioni. La FGR designa i propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale di cui alla lettera g) dell'art. 37 del presente Statuto ed è rappresentata con voto consultivo nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 41, terzo comma. Una rappresentanza consultiva della Federazione Giovanile Repubblicana partecipa di diritto a tutti gli organi deliberativi e direttivi del Partito. Il Consiglio Nazionale del Partito stabilisce con propria delibera le modalità di questa partecipazione e quella reciproca del Partito negli organi della FGR. Lo Statuto della FGR dovrà prevedere un limite d'età per l'iscrizione che non potrà essere superiore ai 30 anni. TITOLO VII - Le finanze del Partito Art. 48
Mezzi finanziari Le Direzioni Regionali, di Consociazione, di Unione Comunale e le assemblee di sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera per le loro necessità finanziarie che sarà riscosso - se richiesto - tramite la Direzione Nazionale. Il contributo complessivamente fissato dalle organizzazioni periferiche non può eccedere il 50% di quello stabilito dalla Direzione Nazionale e deve essere deliberato a maggioranza dai componenti elettivi. Le strutture nazionali e periferiche del Partito possono raccogliere contribuzioni volontarie degli iscritti nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Le Sezioni sono tenute a sostenere l'organo di stampa del partito sottoscrivendo un abbonamento annuo ordinario. Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate ed autonome. L'Amministratore Nazionale del Partito presenta una relazione sui compiti affidatigli al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni anno, e al Congresso Nazionale nelle sue convocazioni ordinarie Gli eventuali contributi statali per le elezioni nazionali, europee e regionali saranno attribuiti al Partito Nazionale. Il regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale stabilirà la quota parte dei diversi contributi che dovrà essere attribuita alle Federazioni Regionali, in base ai diversi tipi di elezione. Art. 49
Revisori dei conti TITOLO VIII - Candidature elettorali e cariche pubbliche Art. 50
Gruppi parlamentari e consiliari Art. 51
Designazioni Art. 52
Candidature TITOLO IX - Incompatibilità Art. 53
Incompatibilità I funzionari del centro nazionale del Partito e delle sue organizzazioni territoriali o parallele non possono far parte dei rispettivi organi elettivi politici e di controllo. Sono altresì incompatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale, di Consociazione e di Unione Comunale coloro che ricoprono incarichi a qualunque titolo retribuiti in organismi di rappresentanza imprenditoriale, professionale, sindacale, cooperativo, su designazione del Partito. Nessun iscritto può far parte contemporaneamente di più di tre organi direttivi del Partito e di più di due organi esecutivi, né ricoprire la carica di Segretario politico in più di una organizzazione. Le designazioni a cariche amministrative sono nulle se il prescelto abbia preso parte alla votazione; in tal caso la votazione viene ripetuta immediatamente. Art. 54
Violazioni delle incompatibilità In mancanza di opzione il Collegio dichiara la decadenza dell'interessato dalle cariche di Partito, a cominciare da quelle di minore rilievo politico, fino a ristabilire il rispetto delle norme sulle incompatibilità. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa dal direttivo di un organismo di Partito, o da qualsiasi iscritto. TITOLO X - Sanzioni disciplinari e Collegio dei probiviri Art. 56
Sanzioni Art. 57
Collegi Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da dodici membri eletti dal Congresso Nazionale con voto limitato a cinque nominativi. Il Collegio nazionale, nella sua prima seduta, costituisce due sezioni - rispettivamente di sette e cinque membri - la seconda delle quali giudica in sede di appello sui ricorsi presentati avverso le decisioni rese dalla prima sezione come giudice di primo grado. I probiviri non possono ricoprire cariche nelle corrispondenti organizzazioni del Partito o cariche pubbliche allo stesso livello. Art. 58
Compiti dei Collegi, Decisioni finali, Segretario Le decisioni devono essere in ogni caso depositate presso la corrispondente organizzazione del Partito e inviate alla Direzione nazionale, almeno dieci giorni prima della notifica agli interessati. Il Collegio dei probiviri sceglie, entro una rosa di nomi indicati dal Segretario politico del corrispondente livello, un segretario responsabile della custodia degli atti e documenti, il quale assiste allo svolgimento dei lavori redigendone apposito verbale. I Collegi dei probiviri sono i soli organi abilitati a giudicare eventuali infrazioni alle normative del presente Statuto. L'iscritto che dovesse rivolgersi alle istituzioni esterne per dirimere controversie interne al Partito viene dichiarato decaduto da socio, con decisione della Direzione Nazionale. Art. 59
Procedimento In casi di particolare gravità, anche politica, l'organo direttivo che ha promosso l'azione disciplinare - deliberando a maggioranza dei suoi componenti - può sospendere l'iscritto dal Partito per un periodo di sei mesi. Contro tale decisione può essere presentato ricorso al Collegio nazionale dei probiviri, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni. Art.60
Competenze Al Collegio nazionale sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti del Consiglio Nazionale o parlamentari, nonché le vertenze fra iscritti a diverse Federazioni regionali, e gli appelli contro le decisioni dei Collegi regionali e tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Quando i Collegi regionali siano stati giudici di secondo grado, il ricorso al Collegio nazionale è ammesso solo per motivi inerenti alla competenza ed al rispetto delle norme statutarie relative alla contestazione degli addebiti, ai termini, alla difesa. La competenza del Collegio Nazionale si estende anche al merito quando la sanzione irrogata in secondo grado sia stata l'espulsione dal Partito. La Direzione Nazionale, in casi di rilevante complessità e gravità, può rimettere l'esame e la decisione su qualsiasi denuncia o ricorso e la cognizione di qualsiasi fattispecie al Collegio nazionale dei Probiviri. La stessa facoltà spetta ai Comitati esecutivi regionali e di Consociazione nei riguardi dei rispettivi Collegi. Qualora entro 120 giorni da una denuncia o impugnativa o ricorso, il Collegio o sezione dei Probiviri che ne è investito non abbia depositato o notificato la decisione, chi li abbia proposti può adire direttamente al Collegio o sezione probivirale competente a livello immediatamente superiore. I Collegi dei probiviri che vengano comunque a conoscenza di casi di incompatibilità morale e di rilevanti deviazioni da fondamentali principi di Partito, a carico di iscritti sottoposti alla loro competenza, sono tenuti a comunicarlo alla Direzione Nazionale e ad esaminare tali casi per gli eventuali conseguenti provvedimenti. Art. 61
Gravami - Termini Sui ricorsi in qualsiasi grado i Collegi decideranno entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, chi abbia proposto il ricorso può adire direttamente il Collegio probivirale competente al livello immediatamente superiore. I ricorsi ai vari livelli hanno effetto sospensivo della sanzione irrogata o della decisione impugnata. Art. 62
Funzionamento Collegi e sostituzioni In caso di cessazione di un proboviro dalla carica per qualsiasi causa ed a qualsiasi livello, subentra nell'ordine il primo dei non eletti. Nel Collegio nazionale dei probiviri il subingresso avviene nella medesima sezione cui era assegnato il proboviro sostituito. Analogamente si procede, limitatamente al singolo procedimento, in caso di astensione o ricusazione ammesse dal Collegio. Art. 63
Diritto di difesa Il Collegio può delegare ad uno dei suoi componenti sia le indagini preliminari necessarie per la formulazione degli addebiti da contestare, sia l'esecuzione dei singoli atti istruttori. L'interessato, nel procedimento davanti a qualsiasi collegio, deve essere posto in grado di svolgere la propria difesa oralmente e per iscritto e deve essere invitato, con preavviso di almeno 10 giorni, a comparire davanti al Collegio. Art. 64
Scioglimento di organi Ove nell'ambito del direttivo competente non si raggiunga la maggioranza qualificata in cui al comma precedente, ma quella semplice, il caso dovrà essere segnalato al Segretario Politico o al Comitato di Segreteria per i provvedimenti eventuali, ai sensi dell'art. 44, e con ratifica a maggioranza semplice da parte della Direzione Nazionale. L'organo che ha emanato il provvedimento procede alla nomina di un Commissario o di una Commissione straordinaria, ed indice l'assemblea o il Congresso per l'elezione del nuovo Comitato direttivo, entro il termine massimo di tre mesi dalla data dello scioglimento, prorogabili di altri tre mesi con il benestare della Direzione Nazionale. Il Commissario (o la Commissione straordinaria) esercita le funzioni dei Comitati direttivi, e deve sottoporre le domande di nuove iscrizioni alle assemblee sezionali competenti. Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso di primo grado al Collegio dei probiviri dell'organo superiore a quello che ha adottato il provvedimento, e per i gradi successivi secondo le competenze previste per gli stessi. In ogni caso ogni controversia tra organismi periferici del Partito, che non dovesse trovare soluzione entro 60 giorni viene avocata dalla Segreteria Nazionale che ne propone la soluzione alla Direzione Nazionale. Art. 65
Dimissioni negli organi direttivi Ove si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo direttivo, la Direzione dell'organo superiore attiva le procedure per il rinnovo degli organi. In caso di inerzia di tale Direzione, provvede il Segretario Politico o il Comitato di Segreteria ai sensi del secondo comma dell'art. 64. TITOLO XI - Disposizioni finali Art. 66
Statuto e regolamenti I regolamenti in nessun caso possono derogare alle disposizioni contenute nello Statuto. I regolamenti approvati da un organismo inferiore non possono essere in contrasto con quelli approvati da un organismo superiore. Art. 67
Convocazione dei Congressi Art. 68
Commissione statuto La Commissione statuto dirime gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra norme statutarie e norme regolamentari e tra norme regolamentari di diverso livello, applicando i criteri previsti dall'art. 66; esprime pareri agli organi del Partito su tutte le questioni attinenti allo statuto e ai regolamenti; prepara schemi di statuto e di regolamenti per le organizzazioni del Partito; suggerisce le modifiche che ritiene necessarie. Elegge nel proprio seno un presidente. Art. 69
Modifiche statutarie È peraltro in facoltà del Congresso delegare al Consiglio Nazionale il compito di elaborare e di apportare modifiche allo Statuto. Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. La deliberazione deve essere confermata dal successivo Consiglio Nazionale con la medesima maggioranza di cui sopra. Il Consiglio Nazionale procederà a rendere pubblica la discussione sugli argomenti oggetto di modifica a tutti i livelli organizzativi in modo tale da consentire la formulazione di proposte di modifica. Art. 70
Controllo sul tesseramento La Direzione Nazionale è tenuta a dare attuazione alle proposte della Commissione tesseramento e a verificare che le organizzazioni periferiche si attengano, per quanto di loro competenza, alle medesime proposte. In caso di divergenza di valutazione tra la Commissione per il tesseramento e la Direzione Nazionale, la decisione è demandata al Consiglio Nazionale.
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