LO STATUTO NAZIONALE DEL PRI

(Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale su delega del 45° Congresso Nazionale)

TITOLO I - Disposizioni generali e iscritti al partito

Art. 1 Adesione al PRI
Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano tutti i cittadini maggiorenni che si riconoscono negli insegnamenti della scuola repubblicana, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo, da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini; nelle lotte del Risorgimento e della Resistenza e nello sforzo di realizzazione di una società basata sul rispetto dei diritti individuali, sulla responsabilità civica, sulla democrazia come metodo per la scelta del governo.

Essi con l'adesione si impegnano a contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto.

Art. 2 Riferimenti internazionali
Il PRI può realizzare collegamenti internazionali, anche permanenti, con partiti e movimenti politici che si muovono nell'ambito della tradizione liberaldemocratica.

Art. 3 Diritti e doveri degli iscritti
Gli iscritti hanno nel Partito uguali diritti e doveri. Sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

Essi sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni, delle direttive e dei regolamenti approvati dalle assemblee e dai Congressi e dagli altri organi statutariamente competenti. Ogni iscritto ha il dovere di partecipare alla vita del Partito, di ritirarne annualmente la tessera e di sostenerlo finanziariamente.

L'iscrizione al PRI è incompatibile con l'adesione o il sostegno politico-organizzativo accordato ad altro partito o a movimento che presenti liste concorrenti. L'iscritto che dovesse trovarsi in tale situazione viene dichiarato decaduto dalla Direzione Nazionale.

Art. 4 Presentazione e accettazione della domanda
L'iscrizione al Partito è individuale e si chiede presentando domanda alla sezione territorialmente competente della zona ove il richiedente ha la residenza abituale o il luogo di lavoro, oppure in mancanza alla sezione più vicina.

La domanda deve essere inviata per conoscenza alla Consociazione Locale e all'Unione Comunale, ove esista, per l'eventuale formulazione di osservazioni.

La domanda può anche essere presentata direttamente alla Direzione Nazionale attraverso gli strumenti telematici a norma dell'art. 13 comma 4 del presente Statuto.

La domanda deve essere sottoposta per l'accettazione al Direttivo della Sezione entro dieci giorni dalla presentazione e può essere respinta solo per casi di grave indegnità morale, civile o politica.

La decisione di accettazione da parte del direttivo è immediatamente esecutiva ai fini dell'iscrizione e determina l'elettorato attivo e passivo dell'iscritto, a meno che due componenti del direttivo o dieci iscritti della stessa sezione non richiedano di sottoporre la stessa all'assemblea, che - in questo solo caso - adotterà la decisione esecutiva.

Trascorsi 10 giorni senza che sia intervenuta la decisione del direttivo sezionale, l'Esecutivo della Consociazione Locale o dell'Unione Comunale, ove esista, si sostituisce nella deliberazione.

Contro una eventuale decisione negativa è ammesso il ricorso alla Direzione Nazionale, che delibera sentiti gli organi della sezione competente.

Art. 5 Ammissione in casi particolari
Quando si tratti di ex iscritti al Partito dimissionari o di ex dirigenti o esponenti di altri partiti politici, l'ammissione deliberata dagli organi sezionali non è definitiva senza la ratifica della Direzione Regionale. Quando si tratti di personalità di rilievo nazionale, la decisione è assunta dalla Direzione Nazionale.

La riammissione di ex iscritti già espulsi avviene con la procedura prevista dal comma precedente.

Art. 6 Dimissioni
Le dimissioni dal Partito si presentano per iscritto e individualmente alla sezione. Il socio dimissionario deve restituire la tessera dell'anno in corso.

Sono considerati dimissionari i soci che nel corso dell'anno non provvedono al rinnovo delle tessera.

Art. 7 Tesseramento
La Direzione Nazionale del Partito - tramite gli organi direttivi della sezione - rilascia ogni anno agli iscritti la tessera.

I nuovi iscritti hanno diritto alla tessera dell'anno in corso se la procedura di iscrizione è conclusa entro il mese di ottobre. Essi verranno calcolati al fine del computo dei voti congressuali cui ha diritto la sezione se la procedura di iscrizione è conclusa entro il 30 novembre.

L'elettorato attivo e passivo dei soci decorre dalla deliberazione che ha ratificato la loro iscrizione.

Ogni socio deve versare l'importo della tessera stabilito dal Consiglio Nazionale, nonchè i contributi obbligatori aggiuntivi di cui all'art. 48.

Ogni iscritto ha il diritto di consultare l'elenco dei soci della sezione alla quale appartiene. La richiesta va formulata, per iscritto, al segretario della stessa sezione.

Il socio non può essere iscritto contemporaneamente a più sezioni.

La Direzione Nazionale specifica le modalità per il tesseramento ed emana le relative istruzioni, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO II - Disposizioni comuni alle strutture del Partito

Art. 8 Competenze delle organizzazioni territoriali
I poteri e i compiti degli organi deliberativi, direttivi ed esecutivi delle sezioni, delle Unioni, delle Consociazioni, delle Federazioni regionali, sono fissati dai rispettivi regolamenti in analogia ai poteri ed ai compiti dei corrispondenti organi nazionali del Partito.

Salvo quanto previsto per le sezioni, gli organi direttivi del Partito durano in carica tre anni e sono eletti mediante presentazione di liste concorrenti, collegate a mozioni, secondo il metodo proporzionale.

Le suddette organizzazioni territoriali devono fornire agli iscritti, ed eventualmente ai simpatizzanti, ogni opportuna assistenza nella loro attività politica e nell'espletamento di funzioni pubbliche, svolte in rappresentanza o su designazione del Partito.

I regolamenti locali possono prevedere che le Direzioni delle organizzazioni relative - a maggioranza assoluta dei loro componenti con voto deliberativo - possano chiamare a far parte delle medesime, con voto consultivo, personalità (quali quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 37) sino ad un numero pari ad un quinto dei membri elettivi delle Direzioni stesse.

Art. 9 Principi di rappresentanza
I Congressi nazionali e quelli delle strutture intermedie sono formati dai delegati eletti direttamente dalle assemblee delle sezioni, con voto segreto attribuito a liste concorrenti, legate a mozioni, secondo il metodo proporzionale. Il voto è segreto per quanto riguarda i nominativi, palese per le mozioni politiche.

Ogni sezione ha diritto ad un numero di delegati rapportati ai voti congressuali attribuiti secondo i criteri stabiliti dall'art. 33.

Per l'elezione degli organi elettivi delle Federazioni, Consociazioni, Unioni e sezioni non possono essere introdotte norme regolamentari che escludano la presentazione di liste in grado - per il numero dei voti di cui dispongono i presentatori - di ottenere l'aggiudicazione di almeno un seggio di tali organi.

Art. 10 Convocazioni in casi particolari
Ove - entro 6 mesi dal termine di durata in carica di un organo direttivo - non vengano convocati l'assemblea od il congresso competenti a rinnovarlo, alla convocazione provvede la direzione dell'organo immediatamente superiore o, in mancanza, la Direzione Nazionale.

Trascorso un anno dalla scadenza del mandato una metà degli iscritti - per la sezione - o organismi direttivi che rappresentino la metà degli iscritti nel territorio dell'organo da rinnovare, possono convocare l'assemblea od il Congresso, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.

Art. 11 Annullamento dei risultati di assemblee o congressi
In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati delle assemblee e dei congressi di Sezione, Unione Comunale o Consociazione possono essere annullati su istanza di qualsiasi iscritto, o d'ufficio, dalla Direzione Regionale competente per territorio a maggioranza dei componenti, previo parere in diritto del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Avverso la delibera - ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dall'istanza - qualsiasi interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale, la quale decide con l'osservanza della procedura prevista dal comma seguente.

In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati del Congresso Regionale possono essere annullati, su istanza di qualsiasi iscritto o di ufficio, dalla Direzione Nazionale del Partito con maggioranza dei componenti, previo parere, in diritto, dei presidenti delle due sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Commissione Statuto.

TITOLO III - Le strutture di base

Disposizioni generali

Art. 12 Strutture di base
Strutture di base del Partito sono le sezioni e, nei casi di pluralità di sezioni nello stesso comune, le Unioni Comunali.

Art. 13 Tipologia della sezione
La sezione può essere: territoriale, tematica, telematica.

La sezione territoriale partecipa a tutti i congressi di cui al presente Statuto secondo le modalità in esso previste.

La sezione tematica, costituita intorno a specifici problemi di rilevanza locale o nazionale, svolge la sua attività in piena autonomia, sia pure nell'ambito dei principi generali che caratterizzano l'azione politica del PRI.

Partecipa con il suo Presidente o un suo delegato avente voto consultivo, ai congressi e agli organi del Partito, secondo il livello territoriale al quale si colloca la sua iniziativa.

Gli stessi criteri si applicano ai circoli e movimenti culturali, ricreativi, professionali, che intendono affiliarsi al PRI.

La sezione telematica è unica, prevede l'adesione diretta per via telematica alla linea nazionale del Partito e partecipa al solo Congresso Nazionale, secondo criteri e modalità che saranno definiti - nell'ambito dei principi previsti dal presente Statuto - da un apposito Regolamento predisposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale.

Alla sezione telematica aderiscono anche eventuali iscritti residenti al di fuori del territorio nazionale

A. La sezione territoriale

Art. 14 Compiti
La sezione territoriale costituisce l'unità organica di base per l'azione politica repubblicana e rappresenta il partito nel territorio di sua competenza.

La sezione partecipa alla vita politica ed amministrativa locale; decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, nell'ambito dell'indirizzo politico generale del Partito; contribuisce, nei modi previsti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico stesso. Essa promuove l'attività di dibattito e di formazione per gli iscritti e propaganda il programma e la linea politica del Partito.

Con la sua attività e con gli strumenti organizzativi adeguati, la sezione promuove l'incontro e la collaborazione con le diverse istanze che si ricollegano alla cultura, alle ispirazioni politiche e sociali, alle tradizioni sindacali della democrazia laica; indice, almeno una volta all'anno, un'assemblea aperta a tutti i cittadini residenti nel suo territorio.

Art. 15 Costituzione
L'ambito della sezione coincide, di norma, con quello del comune.

La sezione del PRI può essere costituita con un numero di soci non inferiore a dieci. Nei comuni ove già esiste una sezione del Partito, tale numero è elevato a venti.

Per la costituzione di una sezione i promotori dovranno redigere un verbale da trasmettere alla Consociazione locale, alla Direzione regionale e alla Direzione Nazionale.

In caso di mancato riconoscimento entro 15 giorni da parte della Consociazione locale delibera la Direzione regionale. In mancanza delibera entro i 15 giorni successivi la Direzione Nazionale.

Art. 16 Assemblea
Il massimo organo della sezione è l'assemblea generale. Questa approva il regolamento e fissa la denominazione ed eventualmente elegge il presidente della sezione stessa.

Gli iscritti vi partecipano con voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea generale è sovrana, nell'ambito delle sue competenze, in materia di attività e di orientamento della sezione, elegge il Comitato direttivo e i delegati delle sezioni ai congressi. Le votazioni hanno luogo subito dopo la conclusione del dibattito. Un terzo degli iscritti all'epoca dell'ultima assemblea ha diritto di convocarla in qualsiasi tempo su un ordine del giorno determinato, con un preavviso di quindici giorni.

Art. 17 Comitato direttivo
Il Comitato direttivo della sezione dura in carica due anni e ne fanno parte, con voto consultivo, i consiglieri comunali repubblicani iscritti alla sezione ed il presidente della sezione.

Il Comitato direttivo promuove e cura l'attività politica ed organizzativa della sezione nell'ambito degli indirizzi generali del Partito e secondo le direttive dell'assemblea; convoca l'assemblea; elegge nel suo seno il Segretario (ed eventualmente un Vicesegretario) che rappresenta la sezione, ed affida ai suoi componenti incarichi specifici di lavoro e la responsabilità di particolari settori.

La convocazione del Comitato direttivo è di competenza del Segretario. Esso si riunisce, altresì, entro il termine massimo di dieci giorni, quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione di uno specifico ordine del giorno, almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 18 Gruppi
Quando in una località si abbia un numero di soci inferiori a 10, ma non inferiore a 3, essi si costituiscono in gruppo, con le modalità previste per la costituzione della sezione.

Ai fini delle rappresentanze congressuali e del coordinamento dell'attività, il gruppo deve essere aggregato ad una sezione vicina, con decisione della Consociazione locale, sentito il gruppo stesso. Gli iscritti del gruppo designano ogni anno un delegato che li rappresenta e ne coordina l'attività ed è membro di diritto, con voto consultivo, del direttivo della sezione a cui il gruppo è aggregato.

Non hanno effetto, ai fini dei congressi, gli spostamenti di aggregazione deliberati e le nuove aggregazioni proposte dopo che essi sono stati indetti.

Un gruppo, regolarmente costituito, quando raggiunge i dieci iscritti si costituisce in sezione.

Art. 19 Scioglimento di sezione
Nei casi di gravi e ripetute violazioni statutarie o sostanziali carenze funzionali, previa formale contestazione degli addebiti, una sezione può essere sciolta, anche a seguito di denuncia di un iscritto o di un organo.

Allo scioglimento provvede la Direzione Regionale competente. Trascorsi trenta giorni dalla denuncia, in caso di mancata delibera della Direzione Regionale, provvede la Direzione Nazionale.

Il Segretario Regionale deve contestare per iscritto gli addebiti alla sezione concedendole un termine di almeno 15 giorni per la risposta. Con essa la sezione può chiedere di essere sentita, a mezzo di suo rappresentante, dalla Direzione Regionale, che dovrà aderire alla richiesta.

Dopo il termine indicato e sentita la Direzione della Consociazione competente, la Direzione Regionale, a maggioranza dei componenti, può deliberare lo scioglimento.

In tal caso nomina un commissario il quale è anche consegnatario dei beni e degli archivi ed effettua le operazioni necessarie per la ricognizione e l'eventuale rifacimento del tesseramento.

Ove esistano le condizioni il commissario ricostituisce la sezione con le modalità dell'art.15, ovvero aggrega gli iscritti che ne facciano richiesta in un gruppo.

La delibera di cui al 4° comma è esecutiva, salvo le facoltà di ricorso. La Consociazione competente può chiedere alla Direzione Nazionale la sospensione di tale esecutività.

Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso direttamente al Collegio Nazionale dei Probiviri nei suoi due gradi da parte di iscritti od organi interessati.

B. L'Unione Comunale

Art. 20 Costituzione
Nei comuni ove esistono più sezioni deve comunque essere costituita l'Unione Comunale.

Le modalità per la prima costituzione dei suoi organi, qualora le sezioni interessate non provvedano direttamente, sono fissate dalla Consociazione Locale.

Art. 21 Compiti
Compiti dell'Unione Comunale sono: la rappresentanza del Partito e la propaganda a livello del comune; la determinazione dell'indirizzo repubblicano sulle questioni di interesse locale di competenza del Consiglio comunale o connesse con l'attività di questo; la razionalizzazione delle sezioni presenti nel comune; ogni altro compito di carattere organizzativo ad essa delegato da altri organi del Partito.

Art. 22 Organi
Sono organi dell'Unione Comunale: il Congresso, la Direzione, il Segretario.

Il Congresso elegge la Direzione e questa, nel proprio seno, il segretario ed eventualmente il Comitato esecutivo.

Sono membri di diritto della Direzione dell'Unione Comunale, con voto consultivo; i consiglieri comunali; i membri dei consigli di circoscrizione; i consiglieri repubblicani della Provincia e della Regione, i parlamentari e i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in una sezione del comune.

La Direzione può nominare delle commissioni di studio per materie specifiche o gruppi di lavoro per problemi particolari, anche con la partecipazione di simpatizzanti.

Le commissioni hanno carattere consultivo e rispondono del loro operato agli organi deliberativi dell'Unione Comunale.

Tanto l'assemblea che la Direzione dell'Unione hanno facoltà di invitare alle proprie riunioni, con diritto di parola, per specifici punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti.

L'assemblea dell'Unione Comunale è convocata ordinariamente ogni tre anni dalla Direzione e, straordinariamente, quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto delle sezioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti all'Unione Comunale.

Per la convocazione del direttivo dell'Unione si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma.

TITOLO IV - Le strutture intermedie

A. La Consociazione Locale

Art. 23 Costituzione
Le Consociazioni Locali coincidono normalmente con il territorio provinciale. Nei casi in cui in una stessa provincia esistano più consociazioni, i rapporti fra le stesse saranno definiti mediante appositi regolamenti dalle Federazioni regionali.

Art. 24 Compiti
Compiti della Consociazione Locale sono: la rappresentanza del Partito nell'ambito territoriale di sua competenza con l'impegno di promuovere attività politiche, organizzative e di propaganda, nonché studi ed iniziative intese allo sviluppo sociale ed economico del territorio; il coordinamento, lo stimolo e controllo politico e amministrativo delle attività delle sezioni e il loro collegamento costante con gli organi regionali e nazionali del Partito; il riconoscimento di nuove sezioni entro i termini e con le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto.

Art. 25 Organi
Organi della Consociazione sono il Congresso che elegge la Direzione, la quale a sua volta elegge nel proprio seno il Segretario, che la rappresenta, e gli altri componenti del Comitato esecutivo e nomina, eventualmente, il Presidente, le commissioni consultive di studi per le materie specifiche o i gruppi di lavoro per problemi particolari.

Per la convocazione della Direzione della Consociazione si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma.

L'esecutivo sceglie i responsabili dei settori di lavoro. Può nominare responsabili per singole zone, identificate sulla base delle caratteristiche socio-economiche e storico amministrative, nonché delle tradizioni repubblicane nella provincia e delle esigenze organizzative, propagandistiche ed elettorali del Partito.

I parlamentari e i consiglieri regionali e provinciali eletti nell'ambito territoriale di competenza della Consociazione, il Sindaco del comune capoluogo e dei comuni con oltre 20 mila abitanti iscritti al PRI, i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti ad una sezione appartenente al territorio, sono membri di diritto della direzione con voto consultivo.

Possono essere invitati ai lavori della Direzione, con voto consultivo e per singoli punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti che abbiano specifiche competenze o conoscenze in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 26 Congresso
Il Congresso della Consociazione è convocato ordinariamente dalla direzione ogni 3 anni, e straordinariamente quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto delle sezioni, che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti al Partito nell'ambito della Consociazione Locale.

Il Congresso approva il regolamento della Consociazione.

Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale.

B. La Federazione Regionale

Art. 27 Compiti
Compiti della Federazione Regionale sono: la rappresentanza del Partito nella regione; la determinazione dell'atteggiamento repubblicano sulle questioni riguardanti l'attività dei Consigli Regionali e i problemi con questa connessi, e, in particolare, degli indirizzi di politica regionale per le organizzazioni del partito operanti nel suo ambito territoriale e per gli iscritti investiti di cariche negli organi elettivi o negli Enti della Regione, il coordinamento, ai fini della politica regionale e della presenza propagandistica ed organizzativa del Partito, dell'attività delle Consociazioni Locali; eventuali iniziative integrative delle medesime.

Art. 28 Organi
Organi della Federazione Regionale sono il Congresso regionale; la Direzione Regionale, che viene eletta dal Congresso; il Segretario regionale.

La Direzione Regionale elegge il segretario regionale, cui compete la rappresentanza del partito nella regione, un Esecutivo; eventualmente un Presidente e commissioni di studio o gruppi di lavoro per problemi di carattere regionale. L'Esecutivo regionale può affidare a propri componenti la responsabilità di settori di lavoro. Per la convocazione della Direzione Regionale si applica il disposto dell'art. 17, terzo comma.

Sono membri di diritto della Direzione Regionale, con voto consultivo, i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nella regione; i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in una sezione della regione; i sindaci repubblicani di comuni capoluogo di provincia o con oltre 20.000 abitanti; i segretari delle Consociazioni Locali.

Art. 29 Congresso
Il Congresso Regionale è convocato ordinariamente ogni tre anni dalla Direzione, e straordinariamente quando questa lo ritenga opportuno, oppure venga richiesto da almeno un quarto delle Consociazioni Locali rappresentanti almeno un quinto degli iscritti alle sezioni nell'ambito della Federazione Regionale.

I regolamenti regionali fissano le norme di svolgimento dei congressi e di scelta dei delegati. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale.

Art. 29 bis Scelta della Coalizione
Alle organizzazioni locali è attribuita autonomia in ordine alle scelte elettorali nei territori di competenza. Tutte le decisioni richiedono comunque comunicazione al Partito nazionale dei risultati della maggioranza raggiunta in sede decisionale, unitamente al parere della Segreteria Regionale.

Il Segretario Nazionale può investire per la ratifica, nei casi in cui ritenga la decisione in contrasto con l'indirizzo nazionale del Partito, la Direzione Nazionale. In questa ipotesi alla discussione partecipa con diritto di parola un rappresentante dell'organismo territoriale.

TITOLO V - Gli organi nazionali

Art. 30 Organi nazionali
Sono organi nazionali del Partito: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Segretario politico ed eventualmente il Comitato di Segreteria e il Presidente.

A. Congresso Nazionale

Art. 31 Competenze
Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del partito. Definisce gli indirizzi generali della politica repubblicana.

Il Congresso esamina l'attività politica, organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali del Partito, delibera sui programmi e sull'organizzazione generale del Partito, sui provvedimenti amministrativi e finanziari, elegge il Consiglio Nazionale, adotta le delibere previste dallo Statuto.

Art. 32 Convocazione e ordine del giorno
Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente non oltre tre anni dal precedente. La convocazione viene fatta, su proposta della Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale, che ne stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località.

Il Congresso dovrà essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno cinque Direzioni Regionali, o le Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti.

Può essere altresì convocato straordinariamente con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, anche se la convocazione non figuri all'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno del Congresso dovranno essere inseriti anche gli argomenti concordemente proposti da almeno cinque Direzioni Regionali o dalle Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. Tali proposte debbono pervenire alla Direzione Nazionale prima della pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'annuncio di convocazione del Congresso ordinario deve essere dato almeno due mesi prima della data fissata per il suo svolgimento, e le relazioni debbono essere pubblicate sul sito del partito e inviate alle sezioni insieme con l'ordine del giorno, almeno un mese prima.

Al Congresso può essere decisa dalla maggioranza dei delegati anche la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Congresso sarà presieduto da un ufficio di Presidenza, eletto all'inizio dei lavori, che avrà cura di far redigere, sotto la sua responsabilità, il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni.

Ove il mandato del Consiglio Nazionale sia già scaduto da 3 anni, 5 Direzioni Regionali che rappresentino la metà degli iscritti di tutto il Partito, con deliberazioni conformi delle rispettive direzioni, potranno convocare il Congresso per il rinnovo degli organi nazionali del Partito. In tal caso la convocazione dovrà essere diramata e trasmessa dal Segretario della Federazione Regionale avente maggior numero di iscritti, allegando alla convocazione copie delle conformi delibere delle Direzioni Regionali convocanti.

Art. 33 Delegati e criteri di rappresentanza
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 9.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 10% dei voti elettorali riportati nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee.

Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati e i voti elettorali, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato.

Ai fini della ripartizione dei voti elettorali - come dinanzi determinati - tra le diverse sezioni facenti parte di Unione Comunale la ripartizione dei voti tra le singole sezioni viene effettuata in misura proporzionale agli iscritti.

Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere non più di cinque deleghe.

Art. 34 Membri a titolo consultivo
Partecipano al Congresso con proprio rappresentante e con diritto al voto consultivo, le sezioni tematiche e i circoli o movimenti di cui all'art. 13 comma 3 aventi rilevanza nazionale.

Il Consiglio Nazionale può altresì invitare, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, iscritti e simpatizzanti di particolare qualificazione culturale, tecnica e professionale sempre con voto consultivo.

Qualora non siano delegati partecipano di diritto, con voto consultivo, i membri a qualsiasi titolo del Consiglio Nazionale del Partito, gli iscritti ai gruppi parlamentari repubblicani, gli iscritti che siano stati segretari del Partito o membri del Governo.

Art. 35 Computo delle tessere
Agli effetti del Congresso Nazionale, dei Congressi Regionali, di Consociazione Locale, di Unione Comunale il tesseramento ai fini della rappresentanza è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dalle tessere pagate entro il 30 novembre dell'anno precedente, il cui riscontro sia pervenuto alla Direzione Nazionale entro il 31 dicembre.

Se il congresso avviene successivamente alla data del 30 giugno, esso si celebra sulla base delle tessere dell'anno in corso pagate e dei riscontri inviati alla Direzione Nazionale 30 giorni prima della celebrazione del congresso, in modo che nella lettera di convocazione del congresso, da inviarsi 60 giorni prima della celebrazione, ne sia data comunicazione alle sezioni interessate

Gli iscritti la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente approvata sono ammessi al voto anche se non siano in possesso della tessera per causa da loro non derivante.

Le nuove sezioni costituite nell'anno in corso partecipano ai Congressi se sono state ratificate almeno 60 giorni prima della data dei Congressi, e la loro rappresentanza congressuale è determinata comunque sulla base degli iscritti risultanti 60 giorni prima della data dei Congressi.

B. Consiglio Nazionale

Art. 36 Competenze
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberativo politico del Partito, tra un Congresso Nazionale ed il successivo. Decide le linee e gli orientamenti dell'attività politica e organizzativa del Partito, in conformità all'indirizzo politico e ai deliberati del Congresso nazionale.

Elegge con votazioni separate il Segretario, la Direzione Nazionale, fissandone il numero dei componenti ed eventualmente il Presidente

Nomina la Commissione Statuto e la Commissione Tesseramento. Convoca il Congresso Nazionale.

Ratifica la nomina dell'Amministratore del Partito e nomina i Revisori dei conti.

Art. 37 Composizione
Il Consiglio Nazionale si compone di un numero di membri non inferiore a 120 e non superiore a 150, definito dal Congresso Nazionale, che li elegge.

Altri membri effettivi, in numero non superiore a 10, possono essere aggiunti su proposta del Segretario approvata a maggioranza dei 2/3 dalla Direzione Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza

Sono membri di diritto con voto deliberativo del Consiglio Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale o Segretario Politico del Partito; sono altresì membri di diritto, con voto consultivo, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo:

a) i segretari delle Federazioni Regionali;

b) i deputati e i senatori iscritti al PRI;

c) gli ex-parlamentari iscritti al PRI;

d) i parlamentari europei repubblicani;

e) i consiglieri regionali repubblicani;

f) il direttore responsabile del giornale ufficiale del Partito e l'amministratore del Partito;

g) cinque rappresentanti della Federazione Giovanile Repubblicana;

h) tre rappresentati del Movimento Femminile Repubblicano;

i) fino a dieci rappresentanti delle sezioni tematiche e dei circoli o movimenti di cui all'art. 13, comma 3, aventi rilevanza nazionale.

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto deliberativo, può chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, sino a trenta personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, anche non iscritti al Partito.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate, siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione.

I membri del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti se assenti senza giustificato motivo per tre sedute.

Art.38 Mozioni e liste
Per le elezioni dei membri del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale vota su liste concorrenti presentate da non meno di 20 delegati, complessivamente rappresentanti non meno del 3% della cifra dei voti congressuali complessivi approvati dall'ufficio verifica poteri. .

Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta.

I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. Nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 55% dei posti.

Le liste sono bloccate. Pertanto:

non sono ammesse preferenze al loro interno;

le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere;

verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista.

Art. 39 Convocazioni
Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi; straordinariamente, quando lo ritenga necessario la Direzione Nazionale ovvero lo richiedano un quarto dei componenti elettivi del Consiglio o non meno di cinque Federazioni Regionali, che rappresentino, comunque, almeno un quinto degli iscritti al Partito.

In questi casi il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da chi ne ha presieduto l'ultima seduta.

Il Consiglio Nazionale si dà un proprio regolamento interno.

C. Direzione Nazionale

Art. 40 Competenze
La Direzione Nazionale rende esecutive le delibere del Congresso e del Consiglio Nazionale; in conformità ad esse cura e dirige l'attività politica e sovraintende a quella organizzativa del Partito; vigila sull'esatta osservanza dello Statuto; coordina e stimola l'attività delle organizzazioni periferiche.

Vigila sull'amministrazione del Partito sulla base del regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale; coordina e controlla l'attività mediatica del Partito, in particolare del sito ufficiale e de "La Voce Repubblicana" il cui Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale.

Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale.

Nomina l'Amministratore del Partito su proposta del Segretario Politico.

La Direzione può essere integrata, oltre il numero fissato ex articolo 36, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41 Composizione
Il Consiglio Nazionale determina il numero dei componenti della Direzione Nazionale che deve essere compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 35. I membri della Direzione Nazionale vengono eletti su proposta del segretario a voto palese tra almeno il 90% dei componenti del Consiglio Nazionale aventi voto deliberativo.

Fanno parte della Direzione Nazionale, a tutti gli effetti, coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario o di Presidente del partito e l'Amministratore in carica.

Sono membri di diritto con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, un rappresentante dei deputati repubblicani al Parlamento Europeo, il Direttore Responsabile del giornale ufficiale del Partito e del sito, il Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana o suo delegato e la Segretaria del Movimento Femminile Repubblicano o sua delegata, un rappresentante dell'Endas, della UIL e dell'AGCI.

E facoltà della Direzione Nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, parlamentari iscritti al PRI ed esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione. É facoltà della Direzione Nazionale nominare tra i suoi componenti, su proposta del Segretario, uno o più vice segretari, determinandone le attribuzioni e i compiti.

La Direzione Nazionale determina altresì, su proposta del Segretario, i settori, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito attribuendone la responsabilità ad amici scelti anche al di fuori della Direzione medesima.

Art. 42 Commissioni e gruppi di studio
Presso la Direzione Nazionale sono costituite, con attribuzioni consultive, commissioni di studio per materie specifiche e possono essere formati gruppi di studio transitori per singoli problemi. Possono essere chiamati a farne parte iscritti e simpatizzanti di particolare esperienza e competenza. Le commissioni sono nominate dopo ogni Congresso dalla Direzione Nazionale e sottoposte per conferma al primo Consiglio Nazionale successivo alla nomina. Esse inviano pareri, anche di propria iniziativa, alla Direzione Nazionale che può invitarle a riferire direttamente al Consiglio Nazionale.

La Direzione indica per ciascuna Commissione un coordinatore che fa capo alla Segreteria Nazionale del Partito.

Art. 43 Adunanze
La Direzione Nazionale si riunisce di norma otto volte all'anno, su convocazione del Segretario politico; straordinariamente, e comunque per decisione dello stesso, su richiesta di almeno un terzo dei membri. In questo caso la riunione della Direzione deve aver luogo entro cinque giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta.

D. Segretario Politico

Art. 44 Competenze
Il Segretario ha la rappresentanza politica e legale del Partito; convoca e, di norma, presiede la Direzione Nazionale; dà esecuzione ai deliberati di questa; mantiene i contatti con i parlamentari, cura il lavoro di direzione politico - organizzativa del Partito. Può avvalersi a questo fine di un Comitato di Segreteria eletto, su proposta del Segretario Nazionale, dalla Direzione del Partito.

Al Segretario è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla Direzione.

Al Segretario e all'eventuale Comitato di Segreteria sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del Partito.

Per ragioni di funzionalità la Direzione Nazionale può delegare al Segretario Nazionale e all'eventuale Comitato di Segreteria ogni materia di propria competenza, salvo ratificarne l'operato.

Ove le competenti Direzioni locali non provvedano alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l'organo immediatamente superiore entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Segretario Nazionale, sentito l'eventuale Comitato di Segreteria, nomina un commissario perché proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi.

E. Presidente

Art. 45 Elezione
Il Consiglio Nazionale, ove lo ritenga, elegge il Presidente del Partito, che ne presiede le riunioni; è membro di diritto della Direzione ed esercita le ulteriori attribuzioni fissate dal regolamento di cui all'art. 39, terzo comma.

TITOLO VI - Rapporti con il MFR e la FGR

Art. 46 Movimento Femminile Repubblicano
Il PRI sostiene la presenza politica e culturale della donna per la sua completa liberazione e per lo sviluppo civile della società. Donne iscritte al PRI e simpatizzanti, purché il numero delle aderenti non sia inferiore a venti, possono costituire circoli autonomi del Movimento Femminile Repubblicano associati al PRI, che hanno il diritto di designare una rappresentante, con voto consultivo negli organi direttivi del partito competenti per territorio. I circoli femminili eleggono un organismo di collegamento nazionale.

Il MFR designa altresì le rappresentanti di cui alla lettera h) dell'art. 37 del presente Statuto ed è rappresentato con voto consultivo nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 41, terzo comma.

Art. 47 Federazione Giovanile Repubblicana
Il Partito riconosce l'autonomia politica e organizzativa alla Federazione Giovanile Repubblicana. Un proprio statuto ne disciplina l'attività, il tesseramento, gli organi.

Il Partito facilita in tutti i modi possibili, attraverso la FGR, la diffusione dell'ideologia e del programma repubblicano tra i giovani; si impegna, altresì a trasferire sul piano della propria iniziativa politica le tematiche concernenti la condizione giovanile ed i problemi politici e sociali delle nuove generazioni.

La FGR designa i propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale di cui alla lettera g) dell'art. 37 del presente Statuto ed è rappresentata con voto consultivo nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 41, terzo comma.

Una rappresentanza consultiva della Federazione Giovanile Repubblicana partecipa di diritto a tutti gli organi deliberativi e direttivi del Partito. Il Consiglio Nazionale del Partito stabilisce con propria delibera le modalità di questa partecipazione e quella reciproca del Partito negli organi della FGR. Lo Statuto della FGR dovrà prevedere un limite d'età per l'iscrizione che non potrà essere superiore ai 30 anni.

TITOLO VII - Le finanze del Partito

Art. 48 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari per l'attività del Partito sono quelli previsti dalla legge.

Le Direzioni Regionali, di Consociazione, di Unione Comunale e le assemblee di sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera per le loro necessità finanziarie che sarà riscosso - se richiesto - tramite la Direzione Nazionale.

Il contributo complessivamente fissato dalle organizzazioni periferiche non può eccedere il 50% di quello stabilito dalla Direzione Nazionale e deve essere deliberato a maggioranza dai componenti elettivi.

Le strutture nazionali e periferiche del Partito possono raccogliere contribuzioni volontarie degli iscritti nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Le Sezioni sono tenute a sostenere l'organo di stampa del partito sottoscrivendo un abbonamento annuo ordinario.

Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate ed autonome.

L'Amministratore Nazionale del Partito presenta una relazione sui compiti affidatigli al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni anno, e al Congresso Nazionale nelle sue convocazioni ordinarie

Gli eventuali contributi statali per le elezioni nazionali, europee e regionali saranno attribuiti al Partito Nazionale.

Il regolamento per l'amministrazione approvato dal Consiglio Nazionale stabilirà la quota parte dei diversi contributi che dovrà essere attribuita alle Federazioni Regionali, in base ai diversi tipi di elezione.

Art. 49 Revisori dei conti
I Revisori dei Conti controllano la tenuta dei libri e delle scritture e la loro rispondenza alla documentazione contabile e certificano il bilancio del Partito effettuando i controlli ad essi affidati dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni. I Revisori dei Conti, anche singolarmente, hanno facoltà di prendere visione di atti e documenti connessi con l'amministrazione del Partito.

TITOLO VIII - Candidature elettorali e cariche pubbliche

Art. 50 Gruppi parlamentari e consiliari
I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e in genere coloro che ricoprono cariche pubbliche, iscritti al PRI, sono tenuti come singoli ad osservare la disciplina del Partito e devono pertanto uniformare la loro condotta al suo indirizzo generale e alle deliberazioni degli organi competenti, mantenendo un costante collegamento con gli organi corrispondenti del Partito.

Art. 51 Designazioni
Le designazioni ad incarichi di Governo nazionale sono adottate dalla Direzione Nazionale congiuntamente ai gruppi parlamentari; quelle a livello regionale e locale dall'organo direttivo competente e dal gruppo consiliare repubblicano in seduta comune.

Art. 52 Candidature
I candidati alle elezioni politiche sono indicati dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario, sentite le Federazioni Regionali interessate.

TITOLO IX - Incompatibilità

Art. 53 Incompatibilità
Le cariche di Segretario regionale, di Consociazione e di Unione comunale sono comunque incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione e Assessore regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente della Provincia e Assessore provinciale, di Sindaco e di Assessore comunale. Vi è altresì incompatibilità tra le suddette cariche di partito e la carica di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di enti pubblici che siano nominati da organi elettivi e loro espressioni dello stesso livello. La carica di Segretario di Unione Comunale o di Sezione unica di comune è incompatibile con la carica di Sindaco o di Assessore comunale.

I funzionari del centro nazionale del Partito e delle sue organizzazioni territoriali o parallele non possono far parte dei rispettivi organi elettivi politici e di controllo.

Sono altresì incompatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale, di Consociazione e di Unione Comunale coloro che ricoprono incarichi a qualunque titolo retribuiti in organismi di rappresentanza imprenditoriale, professionale, sindacale, cooperativo, su designazione del Partito.

Nessun iscritto può far parte contemporaneamente di più di tre organi direttivi del Partito e di più di due organi esecutivi, né ricoprire la carica di Segretario politico in più di una organizzazione. Le designazioni a cariche amministrative sono nulle se il prescelto abbia preso parte alla votazione; in tal caso la votazione viene ripetuta immediatamente.

Art. 54 Violazioni delle incompatibilità
In caso di violazione delle norme sulle incompatibilità il Collegio Nazionale dei probiviri, in seduta plenaria delle due sezioni, invita l'iscritto - a carico del quale si sia verificato il cumulo di cariche incompatibili - a dichiarare la propria opzione per la carica preferita.

In mancanza di opzione il Collegio dichiara la decadenza dell'interessato dalle cariche di Partito, a cominciare da quelle di minore rilievo politico, fino a ristabilire il rispetto delle norme sulle incompatibilità.

La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa dal direttivo di un organismo di Partito, o da qualsiasi iscritto.

TITOLO X - Sanzioni disciplinari e Collegio dei probiviri

Art. 56 Sanzioni
Gli iscritti possono incorrere nelle seguenti sanzioni: il richiamo; la deplorazione; la sospensione dall'attività nel Partito per un periodo di tempo fino a sei mesi; l'espulsione dal Partito. La sospensione può essere comminata per attività contrastanti con le direttive degli organi del Partito che in base al presente Statuto hanno competenza a fissare l'indirizzo politico, organizzativo e amministrativo o per recidiva in fatti che già provocarono il richiamo e la deplorazione. L'espulsione può essere comminata per ripetute o gravi infrazioni alla disciplina del Partito.

Art. 57 Collegi
I Congressi di Consociazione e di Federazione regionale eleggono - fino al successivo congresso convocato per il rinnovo delle cariche - i rispettivi collegi dei probiviri, ciascuno composto di cinque membri, con voto limitato a due nominativi.

Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da dodici membri eletti dal Congresso Nazionale con voto limitato a cinque nominativi.

Il Collegio nazionale, nella sua prima seduta, costituisce due sezioni - rispettivamente di sette e cinque membri - la seconda delle quali giudica in sede di appello sui ricorsi presentati avverso le decisioni rese dalla prima sezione come giudice di primo grado. I probiviri non possono ricoprire cariche nelle corrispondenti organizzazioni del Partito o cariche pubbliche allo stesso livello.

Art. 58 Compiti dei Collegi, Decisioni finali, Segretario
I Collegi dei probiviri hanno il compito di giudicare sui casi di indegnità politica e di indisciplina degli iscritti, nonché sulle impugnative di atti illegittimi ai sensi degli statuti o dei regolamenti, e di dirimere vertenze tra iscritti in funzione di "corte d'onore". I Collegi dei probiviri provinciali e regionali adottano motivate decisioni finali a maggioranza dei propri componenti. Il Collegio Nazionale dei probiviri decide a maggioranza assoluta dei propri componenti entro novanta giorni.

Le decisioni devono essere in ogni caso depositate presso la corrispondente organizzazione del Partito e inviate alla Direzione nazionale, almeno dieci giorni prima della notifica agli interessati.

Il Collegio dei probiviri sceglie, entro una rosa di nomi indicati dal Segretario politico del corrispondente livello, un segretario responsabile della custodia degli atti e documenti, il quale assiste allo svolgimento dei lavori redigendone apposito verbale.

I Collegi dei probiviri sono i soli organi abilitati a giudicare eventuali infrazioni alle normative del presente Statuto. L'iscritto che dovesse rivolgersi alle istituzioni esterne per dirimere controversie interne al Partito viene dichiarato decaduto da socio, con decisione della Direzione Nazionale.

Art. 59 Procedimento
La procedura innanzi al Collegio dei probiviri può essere promossa sia dal Direttivo di un organismo di Partito competente sia di iniziativa e con denuncia documentata di un iscritto al Partito.

In casi di particolare gravità, anche politica, l'organo direttivo che ha promosso l'azione disciplinare - deliberando a maggioranza dei suoi componenti - può sospendere l'iscritto dal Partito per un periodo di sei mesi.

Contro tale decisione può essere presentato ricorso al Collegio nazionale dei probiviri, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni.

Art.60 Competenze
Ai Collegi delle Consociazioni sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti nell'ambito territoriale di competenza della Consociazione. Ai Collegi regionali sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti degli organi direttivi regionali o consiglieri regionali, nonché le vertenze tra iscritti di diverse Consociazioni della regione e gli appelli contro le decisioni dei Collegi di Consociazione.

Al Collegio nazionale sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti del Consiglio Nazionale o parlamentari, nonché le vertenze fra iscritti a diverse Federazioni regionali, e gli appelli contro le decisioni dei Collegi regionali e tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Quando i Collegi regionali siano stati giudici di secondo grado, il ricorso al Collegio nazionale è ammesso solo per motivi inerenti alla competenza ed al rispetto delle norme statutarie relative alla contestazione degli addebiti, ai termini, alla difesa. La competenza del Collegio Nazionale si estende anche al merito quando la sanzione irrogata in secondo grado sia stata l'espulsione dal Partito.

La Direzione Nazionale, in casi di rilevante complessità e gravità, può rimettere l'esame e la decisione su qualsiasi denuncia o ricorso e la cognizione di qualsiasi fattispecie al Collegio nazionale dei Probiviri.

La stessa facoltà spetta ai Comitati esecutivi regionali e di Consociazione nei riguardi dei rispettivi Collegi.

Qualora entro 120 giorni da una denuncia o impugnativa o ricorso, il Collegio o sezione dei Probiviri che ne è investito non abbia depositato o notificato la decisione, chi li abbia proposti può adire direttamente al Collegio o sezione probivirale competente a livello immediatamente superiore.

I Collegi dei probiviri che vengano comunque a conoscenza di casi di incompatibilità morale e di rilevanti deviazioni da fondamentali principi di Partito, a carico di iscritti sottoposti alla loro competenza, sono tenuti a comunicarlo alla Direzione Nazionale e ad esaminare tali casi per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Art. 61 Gravami - Termini
Contro le decisioni dei Collegi probivirali ai vari livelli nonché contro quelle del Collegio nazionale prese in primo grado è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.

Sui ricorsi in qualsiasi grado i Collegi decideranno entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, chi abbia proposto il ricorso può adire direttamente il Collegio probivirale competente al livello immediatamente superiore.

I ricorsi ai vari livelli hanno effetto sospensivo della sanzione irrogata o della decisione impugnata.

Art. 62 Funzionamento Collegi e sostituzioni
I Collegi probivirali e le sezioni del Collegio nazionale dei probiviri eleggono ciascuno un proprio Presidente.

In caso di cessazione di un proboviro dalla carica per qualsiasi causa ed a qualsiasi livello, subentra nell'ordine il primo dei non eletti. Nel Collegio nazionale dei probiviri il subingresso avviene nella medesima sezione cui era assegnato il proboviro sostituito.

Analogamente si procede, limitatamente al singolo procedimento, in caso di astensione o ricusazione ammesse dal Collegio.

Art. 63 Diritto di difesa
Prima che siano prese in esame proposte o ricorsi che possano dar luogo ad applicazioni di sanzioni, all'interessato devono essere contestati, a cura del Collegio competente, gli addebiti e i rilievi, con l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine ragionevole.

Il Collegio può delegare ad uno dei suoi componenti sia le indagini preliminari necessarie per la formulazione degli addebiti da contestare, sia l'esecuzione dei singoli atti istruttori.

L'interessato, nel procedimento davanti a qualsiasi collegio, deve essere posto in grado di svolgere la propria difesa oralmente e per iscritto e deve essere invitato, con preavviso di almeno 10 giorni, a comparire davanti al Collegio.

Art. 64 Scioglimento di organi
I Comitati direttivi delle organizzazioni del Partito nei vari gradi sono sottoposti alla vigilanza degli organi esecutivi competenti per l'ambito territoriale più ampio e possono essere sciolti dai direttivi competenti con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, in caso di gravi e ripetute violazioni statutarie, di grave ed insuperabile contrasto con l'azione politica del Partito o di assoluta disfunzione. In caso di inerzia dell'organo territorialmente competente, può sostituirsi a quest'ultimo, dopo averlo inutilmente invitato a provvedere, la Direzione Nazionale del Partito; in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 44, può provvedere il Segretario Politico o il Comitato di Segreteria.

Ove nell'ambito del direttivo competente non si raggiunga la maggioranza qualificata in cui al comma precedente, ma quella semplice, il caso dovrà essere segnalato al Segretario Politico o al Comitato di Segreteria per i provvedimenti eventuali, ai sensi dell'art. 44, e con ratifica a maggioranza semplice da parte della Direzione Nazionale.

L'organo che ha emanato il provvedimento procede alla nomina di un Commissario o di una Commissione straordinaria, ed indice l'assemblea o il Congresso per l'elezione del nuovo Comitato direttivo, entro il termine massimo di tre mesi dalla data dello scioglimento, prorogabili di altri tre mesi con il benestare della Direzione Nazionale.

Il Commissario (o la Commissione straordinaria) esercita le funzioni dei Comitati direttivi, e deve sottoporre le domande di nuove iscrizioni alle assemblee sezionali competenti.

Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso di primo grado al Collegio dei probiviri dell'organo superiore a quello che ha adottato il provvedimento, e per i gradi successivi secondo le competenze previste per gli stessi.

In ogni caso ogni controversia tra organismi periferici del Partito, che non dovesse trovare soluzione entro 60 giorni viene avocata dalla Segreteria Nazionale che ne propone la soluzione alla Direzione Nazionale.

Art. 65 Dimissioni negli organi direttivi
Nel caso di dimissioni all'interno degli organi direttivi, le surroghe devono essere operate entro 15 giorni dalle riscontrate vacanze, facendo subentrare i primi dei non eletti.

Ove si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo direttivo, la Direzione dell'organo superiore attiva le procedure per il rinnovo degli organi.

In caso di inerzia di tale Direzione, provvede il Segretario Politico o il Comitato di Segreteria ai sensi del secondo comma dell'art. 64.

TITOLO XI - Disposizioni finali

Art. 66 Statuto e regolamenti
Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere approvati dai congressi locali appositi regolamenti. Tali regolamenti vanno trasmessi alla Commissione Statuto e, in mancanza di rilievi, entrano in vigore 30 giorni dopo l'avvenuto deposito.

I regolamenti in nessun caso possono derogare alle disposizioni contenute nello Statuto.

I regolamenti approvati da un organismo inferiore non possono essere in contrasto con quelli approvati da un organismo superiore.

Art. 67 Convocazione dei Congressi
La convocazione dei congressi delle Federazioni Regionali, delle Consociazioni Locali e delle Unioni Comunali deve avvenire almeno un mese prima della data fissata e deve essere comunicata alla Direzione Nazionale. È facoltà della Direzione Nazionale convocare direttamente i congressi delle Federazioni, delle Consociazioni e delle Unioni, quando siano scaduti i termini statutari e gli organi immediatamente superiori non abbiano provveduto. Analoga facoltà spetta alle Direzioni di Consociazione nei riguardi delle sezioni.

Art. 68 Commissione statuto
Il Consiglio Nazionale elegge, con voto limitato a cinque nomi tra i suoi componenti, la Commissione per lo statuto del partito, composta di sette membri.

La Commissione statuto dirime gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra norme statutarie e norme regolamentari e tra norme regolamentari di diverso livello, applicando i criteri previsti dall'art. 66; esprime pareri agli organi del Partito su tutte le questioni attinenti allo statuto e ai regolamenti; prepara schemi di statuto e di regolamenti per le organizzazioni del Partito; suggerisce le modifiche che ritiene necessarie.

Elegge nel proprio seno un presidente.

Art. 69 Modifiche statutarie
Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale. Il Congresso delibera con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

È peraltro in facoltà del Congresso delegare al Consiglio Nazionale il compito di elaborare e di apportare modifiche allo Statuto.

Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

La deliberazione deve essere confermata dal successivo Consiglio Nazionale con la medesima maggioranza di cui sopra.

Il Consiglio Nazionale procederà a rendere pubblica la discussione sugli argomenti oggetto di modifica a tutti i livelli organizzativi in modo tale da consentire la formulazione di proposte di modifica.

Art. 70 Controllo sul tesseramento
Al fine di assicurare la regolarità delle operazioni di tesseramento, e il loro costante controllo, il Consiglio Nazionale del Partito, nella prima sessione successiva al Congresso Nazionale, nomina con voto limitato a cinque una commissione di sette membri, che non ricevano stipendio o indennità fissa a carico del partito. La Commissione, tramite il suo Presidente, può richiedere al Segretario del Partito ogni informazione concernente il numero delle sezioni e quello degli iscritti. La Commissione riferisce ai competenti organi del Partito sulle eventuali irregolarità riscontrate.

La Direzione Nazionale è tenuta a dare attuazione alle proposte della Commissione tesseramento e a verificare che le organizzazioni periferiche si attengano, per quanto di loro competenza, alle medesime proposte. In caso di divergenza di valutazione tra la Commissione per il tesseramento e la Direzione Nazionale, la decisione è demandata al Consiglio Nazionale.