Intervento in 1° Commissione,
in sede referente, del sen. Del Pennino sulle nuove norme in materia di
immigrazione
Il senatore Del Pennino
ricorda che già durante la discussione della cosiddetta “legge
Martelli”, egli osservò che la mancanza di misure di contrasto
ai comportamenti elusivi, in particolare l'assenza di ipotesi di accompagnamento
alla frontiera, avrebbe impedito di rispondere alle esigenze di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Le successive norme della legge “Turco-Napolitano”
non hanno colmato tale lacuna per cui il testo unico sull'immigrazione
appare, sotto questo profilo, totalmente inadeguato.
Il disegno di legge n. 795, allargando l'istituto dell'accompagnamento
alla frontiera e riducendo i casi di mera intimazione ad abbandonare il
territorio nazionale, va nella direzione giusta. Di qui il consenso al
provvedimento, che tuttavia può essere migliorato adeguando alcune
disposizioni equivoche o contraddittorie, peraltro di valenza politica
minore.
Anzitutto, l'articolo 1 del testo unico, che non viene modificato dal
disegno di legge in esame, reca disposizioni che meritano di essere rivisitate
alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Quanto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro in sede di
stipulazione del contratto di soggiorno di lavoro, cioè la garanzia
di un'adeguata sistemazione alloggiativa (peraltro già prevista
seppure con formula diversa nel vigente articolo 4, comma 5) e l'impegno
a sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese
di provenienza, sorgono alcune perplessità, soprattutto con riferimento
ai contratti già in corso, il cui contenuto verrebbe delegittimato
dalla nuova disciplina.
Si rende necessaria, inoltre una revisione redazionale degli articoli
non coinvolti nella modifica normativa, al fine di rendere omogenee le
disposizioni. Ciò vale, ad esempio, per la sostituzione delle competenze
del Pretore con quelle del Tribunale a composizione monocratica.
Per quanto concerne il collegamento tra il permesso di soggiorno e il
contratto di lavoro subordinato, esso non stravolge l'impostazione della
disciplina in materia di immigrazione, specie se si considera la legislazione
degli altri paesi dell'Unione europea. La distinzione più marcata
fra visto a scopi turistici e permesso di soggiorno di lavoro rappresenta
al contrario un elemento di chiarezza.
Rispetto alla politica di programmazione dei flussi, infine, è
opportuno valutare le ricadute del provvedimento sull'emersione dei rapporti
di lavoro, recentemente approvato.
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