Intervento in 1° Commissione, in sede referente, del sen. Del Pennino sulle nuove norme in materia di immigrazione

Il senatore Del Pennino ricorda che già durante la discussione della cosiddetta “legge Martelli”, egli osservò che la mancanza di misure di contrasto ai comportamenti elusivi, in particolare l'assenza di ipotesi di accompagnamento alla frontiera, avrebbe impedito di rispondere alle esigenze di contrasto dell'immigrazione clandestina. Le successive norme della legge “Turco-Napolitano” non hanno colmato tale lacuna per cui il testo unico sull'immigrazione appare, sotto questo profilo, totalmente inadeguato.
Il disegno di legge n. 795, allargando l'istituto dell'accompagnamento alla frontiera e riducendo i casi di mera intimazione ad abbandonare il territorio nazionale, va nella direzione giusta. Di qui il consenso al provvedimento, che tuttavia può essere migliorato adeguando alcune disposizioni equivoche o contraddittorie, peraltro di valenza politica minore.
Anzitutto, l'articolo 1 del testo unico, che non viene modificato dal disegno di legge in esame, reca disposizioni che meritano di essere rivisitate alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quanto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro in sede di stipulazione del contratto di soggiorno di lavoro, cioè la garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa (peraltro già prevista seppure con formula diversa nel vigente articolo 4, comma 5) e l'impegno a sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza, sorgono alcune perplessità, soprattutto con riferimento ai contratti già in corso, il cui contenuto verrebbe delegittimato dalla nuova disciplina.
Si rende necessaria, inoltre una revisione redazionale degli articoli non coinvolti nella modifica normativa, al fine di rendere omogenee le disposizioni. Ciò vale, ad esempio, per la sostituzione delle competenze del Pretore con quelle del Tribunale a composizione monocratica.
Per quanto concerne il collegamento tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro subordinato, esso non stravolge l'impostazione della disciplina in materia di immigrazione, specie se si considera la legislazione degli altri paesi dell'Unione europea. La distinzione più marcata fra visto a scopi turistici e permesso di soggiorno di lavoro rappresenta al contrario un elemento di chiarezza.
Rispetto alla politica di programmazione dei flussi, infine, è opportuno valutare le ricadute del provvedimento sull'emersione dei rapporti di lavoro, recentemente approvato.